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Siamo in trepida attesa anche quest’anno perchè è prossima la nascita di Gesù, il Salvatore degli uomini, e pare proprio che l’atmosfera natalizia, l’amore che emana la parola Natale, stia pervadendo proprio tutti, anche coloro che, convinti del loro agnosticismo, fingono di non credere…
Al tiggì hanno detto che sarà un Natale colorato, all’insegna dei mitici addobbi anni ’80, stufi di stare in soffitta perchè ritenuti ‘fuori moda’. Non esiste infatti una ‘moda’ di festeggiamento: si respira oggi quest’aria da ‘sabato del villaggio’ e si esterna ciò che si sente nel modo preferito e ispirevole per gli altri…
Il Natale è contagioso ma, invece di dividerci come è stato con il covid, ci sta riavvicinando, unendo, con tanta rabbia per chi si è speso e si sta spendendo ‘contro’ tutto questo…
La bontà diffusa apre la strada all’accoglienza verso chi è di buona volontà e vuole inegrarsi, assaporando inseme il gusto delle feste per la nascita di Cristo ma rende allo stesso tempo consapevoli che accogliere chi non accetta la nostra cultura, le nostre tradizioni e la nostra identità religiosa sia un’azione da NON intraprendere assolutamente poichè, contrapponendosi alla nostra idea di democrazia e libertà, porta inesorabilmente alla fine della nostra società, civile o meno che sia.
Come l’innamorato vuole il bene della sua amata assieme a lui e la sua amata vuole altrettanto perchè ‘per nullo amato amar perdona’ (se ti amo veramente non puoi non amarmi), così noi stiamo amando Dio, che ci ama e questo amore permea le azioni della vita quotidiana e fiorisce nelle manifestazioni di affetto, nei colori e nelle decorazioni luccicanti, negli odori e nei sapori dei cibi tradizionali, nelle melodie che manda la radio ma soprattutto nei sorrisi della gente.
E’ così che Gesù ha cambiato il mondo!
Buon Natale a tutti…

Dott. Urb. Giacomo Calearo

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“Per la prima volta in assoluto la Commissione europea parteciperà ufficialmente a un evento nell’ambito dell’industria per adulti. Il Pornfilmfestival Berlin (PFFB) è orgoglioso di annunciare che Eleonora Esposito, Case-handler Officer presso la Direzione generale per le reti di comunicazione, i contenuti e la tecnologia (DG CONNECT) della Commissione europea, si unirà all’evento.”

Eleonora Esposito

Questo è un tipico esempio di come VENGONO INVESTITE le sudate risorse dei cittadini dell’UE dalla Commissione Europea guidata dall’impavida Ursula Albrecht Von der Leyen
Ogni commento è evidentemente superfluo ma facciamo memoria o scriviamolo su un taccuino!

Dott. Urb. Giacomo Calearo

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Fonte: Gruppo Delfino

Spetta all’ente, nell’ambito delle proprie scelte discrezionali e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari vigenti, determinare l’entità dei costi del servizio relativo alla mensa scolastica da coprire mediante il contributo dei fruitori e, in considerazione del fatto che tale contributo può essere “anche a carattere non generalizzato” (art. 3 del D.L. 786/1981) e dell’inerenza del servizio mensa con l’effettività del diritto allo studio (artt. 2 e 3 d.lgs. 63/2017), statuire come distribuire tale contributo fra i fruitori, potendo erogarlo ad alcuni in forma gratuita e ad altri secondo tariffe differenziate.
E’ quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 427/2019, in risposta a specifico quesito in merito alla possibilità per il comune di offrire gratuitamente ai propri cittadini il servizio di refezione scolastica con oneri integralmente a carico del bilancio comunale.
Secondo il costante e consolidato orientamento ermeneutico in materia, i servizi a domanda individuale, tra i quali rientrano le mense, comprese quelle ad uso scolastico, devono essere finanziate, almeno in parte, dalle contribuzioni dei fruitori, non potendo essere posti integralmente a carico del bilancio pubblico (ex plurimis Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 7/2010/PAR; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 80/2011/PAR; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 115/2015).
Per tali categorie di servizi, infatti, è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà dal legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge. Al di fuori delle prestazioni dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, i servizi pubblici a domanda individuale sono soggetti, quindi, a contribuzione da parte dei soggetti fruitori. Tuttavia, la determinazione concreta di tale contribuzione è “frutto di una scelta di ampia discrezionalità, riservata per legge all’amministrazione comunale, la quale deve esercitarla nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario di gestione del servizio e di pareggio di bilancio (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 30/2018).
Secondo i giudici contabili, tale orientamento non contrasta con le disposizioni di cui al D.Lgs. 63/2017, che all’art. 2 individua la mensa scolastica fra i servizi che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente debbono sostenere per assicurare il diritto allo studio. Inoltre, il successivo art. 3 del medesimo decreto dispone che i servizi previsti dall’articolo 2 siano erogati o in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le norme richiamate, pertanto, consentono agli enti locali di distribuire la quota di copertura dei costi del servizio mensa posta a carico dei fruitori, secondo scelte rimesse alla discrezionalità del comune, potendo escludere l’onere del contributo a carico di alcuni fruitori e potendo differenziare l’onere della contribuzione a carico degli altri.

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Curvo sul dorso cenerino, i fianchi
ricchi di luci colorate e calde,
dalla collina incontro a me tu vieni.
Eppur son io che corro e tu stai fermo.
Le antenne campanarie svettan alte
nel cielo che imbrunisce. Muore il giorno.

Il dorso da lontano è sagomato
a gobba di cammello, punteggiato
di globi luminosi nella sera.
Sembri un cetaceo sonnacchioso e buono
in terra rannicchiato, il capo presso
“Villa Fermani”, i piedi al “Camposanto”.

Torno a te ogni sera, dolce paese,
dai miei bambini, dalla moglie cara
e la stanchezza più non sento in corpo.
Tu dagli “Zoccolanti” nelle notti
estive appari come un transatlantico
ch’è pavesato a festa ed in crociera.

In ogni fenestretta illuminata
brucian intenso fuoco di lavoro
industrie redditizie ed operose
di cittadini attivi Pausolani
che furon Montolmesi in tempo antico
ed or chiamati son Corridoniani.

Alfredo Rapanelli (1918-1973)

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Fonte: Segretari Comunali Vighenzi .it
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con il parere del 21 novembre 2019, n. 427, rispondendo all’istanza di un Sindaco formulata ex art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, approfondisce il complesso di norme che disciplinano la spesa per servizi pubblici a domanda individuale, quale componente fondamentale degli equilibri di bilancio degli enti locali, confermando che ve ne sia assoggettato il servizio della mensa scolastica che, tenuto conto della sua inerenza con l’effettività del diritto allo studio, è possibile erogarlo ad alcuni in forma gratuita e ad altri secondo tariffe differenziate; il Sindaco istante, infatti, dopo avere illustrato dettagliatamente le modalità di gestione del servizio di refezione scolastica da parte dell’ente, nonché i costi per lo stesso sostenuti, ha chiesto un parere in merito alla possibilità per il comune di offrire gratuitamente ai propri cittadini il servizio di refezione scolastica con oneri integralmente a carico del bilancio comunale.
Va premesso, in proposito, che per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente locale, ovvero da organismi ad esso appartenenti, che:
a) lo stesso pone in essere non per obbligo istituzionale;
b) vengano utilizzate a richiesta dell’utente;
c) non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
Il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale. Gli enti locali, pertanto, possono considerare “servizio a domanda individuale” le seguenti attività, fissando le relative tariffe per l’utenza richiedente ed includendole fra i servizi richiamati dall’art. 172, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
– alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
– alberghi diurni e bagni pubblici;
– asili nido;
– convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
– colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
– corsi extra scolastici d’insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
– giardini zoologici e botanici;
– impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
– mattatoi pubblici;
– mense, comprese quelle ad uso scolastico;
– mercati e fiere attrezzati;
– parcheggi custoditi e parchimetri;
– pesa pubblica;
– servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
– spurgo di pozzi neri;
– teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
– trasporti di carni macellate;
– trasporti funebri, pompe funebri;
– uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;
– collegamenti alle centrali operative della polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private o attività produttive o servizi (fattispecie introdotta dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, art. 1-bis, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, ad integrazione dell’elenco dei servizi a domanda individuale contenuto nel citato D.M. 31 dicembre 1983).
Il D.M. 31 dicembre 1983, dunque, che elenca la tipologia dei servizi suddetti, esclude espressamente, dalla categoria dei servizi a domanda individuale, quelle attività che “siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale“, provvedendo alla declaratoria specifica delle singole tipologie di attività qualificabili come servizi a domanda individuale.
Per i sopradetti servizi, quindi, gli enti erogatori “sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato“, tenuto tuttavia conto che l’art. 6, comma 7, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, come convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ribadisce, in tema di definizione della misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, le eccezioni stabilite con l’art. 3, D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51, secondo cui tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui i comuni “sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato”, non rientrano i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico: in buona sostanza, la previsione di una contribuzione a carico dei fruitori dei servizi a domanda individuale è confermata dall’art. 6, D.L. n. 55/1983, che ritorna sulla disciplina del finanziamento di tali servizi, imponendo all’ente che li eroga il compito di individuarne i costi, sia diretti che indiretti, e di determinare le percentuali di tali costi che devono essere coperte mediante la previsione di tariffe o contributi a carico dei beneficiari.
Il servizio di mensa scolastica è pacificamente ritenuto un servizio a domanda individuale, cioè un servizio pubblico che viene erogato dall’ente non perché la sua erogazione è un obbligo istituzionale, ma in quanto, avendone la possibilità economico-finanziaria, l’ente decida di assumerne la gestione fornendolo non alla collettività indifferenziata, ma ai soggetti che ne facciano richiesta.
Alla luce di tale ricostruzione, per la Corte, secondo il costante e consolidato orientamento ermeneutico, il servizio di gestione della mensa scolastica, costituendo un servizio a domanda individuale, dev’essere finanziato, almeno in parte, dalle contribuzioni dei fruitori, non potendo essere posto integralmente a carico del bilancio pubblico; in tal senso, tra le tante:
– Corte dei conti-Campania, deliberazione 25 febbraio 2010, n. 7/2010/PAR, secondo cui contro la tesi dell’indiscriminata elargizione gratuita dei servizi pubblici a domanda individuale, militano anche considerazioni riferibili alla necessità del rispetto di un principio di elementare prudenza e di razionalità nell’erogazione delle spese pubbliche, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
– Corte dei conti-Molise, deliberazione 14 settembre 2011, n. 80/2011/PAR, che, confermando quanto affermato dal giudice della Campania, ricorda che “componente fondamentale della decisione di attivare o meno un servizio a domanda individuale è che sussistano nell’ente le condizioni economiche per farlo“;
– Corte dei conti-Sicilia, deliberazione 25 febbraio 2015, n. 115/2015/PAR, secondo cui “per tali categorie di servizi, infatti, è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge. Ed invero, al di fuori delle prestazioni dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, i servizi pubblici a domanda individuale sono soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori. Ulteriore conferma della volontà legislativa di escludere la gratuita elargizione per le prestazioni afferenti ai servizi pubblici a domanda individuale è rinvenibile nell’obbligo per gli Enti che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale (art. 242 TUEL) di elevare la soglia minima di copertura dei servizi a domanda individuale (art. 243 TUEL)“;
– Corte dei conti-Piemonte, delibera 23 marzo 2018, n. 30/2018/PAR, ove nell’affermare che il servizio della mensa scolastica rientra fra i “servizi pubblici a domanda individuale, in presenza dei quali l’ente erogatore è tenuto a richiedere la contribuzione dell’utenza (v., art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, nonché decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983)“, ha, tuttavia, evidenziato che la determinazione concreta di tale contributo è “frutto di una scelta di ampia discrezionalità, riservata per legge all’amministrazione comunale, la quale deve esercitarla nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario di gestione del servizio e di pareggio di bilancio“.
L’adita Corte lombarda non ritiene che sussistano ragioni per discostarsi dall’interpretazione maggioritaria appena illustrata e, peraltro, precisa che non contrasta con tale consolidato orientamento il recente D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, recante disposizioni per la “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della L. 13 luglio 2015, n. 107“, il quale, nel dettare disposizioni volte a garantire, attraverso l’offerta di servizi e prestazioni, l’effettività del diritto allo studio, individua all’art. 2 la mensa scolastica fra i servizi che “lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente” devono sostenere per assicurare il diritto allo studio; l’art. 3, infatti, dispone che i servizi previsti dall’art. 2 siano erogati o in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Quanto premesso, il giudice dei conti afferma che le norme richiamate, pertanto, consentono agli enti locali, come del resto pacificamente ritenuto anche in passato, di distribuire la quota di copertura dei costi del servizio mensa posta a carico dei fruitori, secondo scelte rimesse alla discrezionalità del comune, il quale, pertanto, oltre a godere di ampia discrezionalità nella scelta della quota da porre a carico dei fruitori, da determinarsi con deliberazione da allegarsi al bilancio di previsione ex art. 172, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gode di altrettanta discrezionalità nella determinazione del contributo di ciascun fruitore, potendo escludere l’onere del contributo a carico di alcuni e potendo graduare l’onere della contribuzione a carico degli altri; in quest’ultimo caso, il secondo comma dell’art. 3, D.Lgs. n. 63/2017, rimette agli enti locali il compito di individuare “i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente“.
Tale interpretazione è stata recentemente confermata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, giusta deliberazione 18 ottobre 2019, n. 25/2019/QMIG, la quale, pur pronunciandosi in relazione alle modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico, che presenta caratteristiche in parte differenti, ha, tuttavia, affermato in via generale che “in ragione del combinato disposto degli artt. 2, co. 1, lett. a), e dell’art. 3 successivo, detti servizi dovrebbero, quindi, essere erogati in forma gratuita oppure con contribuzione delle famiglie, previa individuazione dei criteri di differenziazione per le tariffe. Ciò in quanto servizi essenziali a garanzia del diritto allo studio, contemplato e garantito dalla Carta Costituzionale“.
In conclusione, pertanto, spetta all’ente, nell’ambito delle sue scelte discrezionali e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari vigenti, determinare l’entità dei costi del servizio da coprire mediante il contributo dei fruitori e, in considerazione del fatto che tale contributo può essere “anche a carattere non generalizzato” (art. 3, D.L. n. 786/1981) e dell’inerenza del servizio mensa con l’effettività del diritto allo studio (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 63/2017), statuire come distribuire tale contributo fra i fruitori, potendo erogarlo ad alcuni in forma gratuita e ad altri secondo tariffe differenziate.
Corte dei conti-Lombardia, Sez. contr., delibera 21 novembre 2019, n. 427

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Innanzitutto voglio consigliare il seguente articolo di Gianluigi Paragone sulla censura:
La censura che contamina tutti
Molto chiaramente riassume la situazione contemporanea…

Cosa possiamo fare per migliorare il nostro futuro? Semplicemente avere una visione territoriale un po’ più vasta dei nostri confini e avvalorare l’idea che il nostro primo mezzo di sostentamento è il Mar Mediterraneo (come Italia ne siamo immersi ‘fino all’anca’) ed è anche il ‘collante esclusivo’ dei rapporti con tutti i paesi che vi si affacciano. Niente da inventare, nessuna nuova idea: solamente lo sforzo mentale di ognuno per rivedere il baricentro di una federazione di stati sovrani, che non deve corrispondere necessariamente all’UE ma che è ‘territorialmente’ omogenea e che rivela anche una certa omogeneità sulla visione che hanno i popoli autoctoni della vita.
Un bambino italiano, marocchino, francese o albanese va sugli autoscontri a scontrarsi con gli altri bambini divertendosi un mondo! Un bambinio finlandese conosce gli autoscontri come della macchinette che girano intorno solamente in senso orario e se inizi a girare per sbattere sugli altri ti fermano e ti fanno scendere…
Ma dài! Mi sento dire… Pensate che in Finlandia i bimbi non fantasticano come ‘i nostri’ su “cosa faranno da grandi” perchè non sono loro a scegliere bensì il loro distopico sistema. Se un bambino alle elementari dimostra di voler principalmente giocare (è un bambino d’altro canto e non credo che debba concentrarsi troppo su altro…) non sarà certo destinato all’università…
Sono rimasto basito poi a sentire che i bambini svizzeri, rigorosamente accompagnati da un adulto, che si recano al parco giochi (ahimè a pagamento) hanno un tempo prefissato per utilizzare l’altalena o lo scivolo (lo si fa singolarmente ci mancherebbe!)…
Ora, stando ai dati, la Svezia è un territorio a rischio perchè è praticamente in mano a bande di migranti che terrorizzano la popolazione con attentati e altre amenità, cito Panorama che sull’argomento propone un ottimo spunto.
I Paesi Scandinavi dimostrano di avere una popolazione depressa con percentuali bulgare di suicidio, i Paesi Mediterranei, pur essendo economicamente meno solidi, hanno una popolazione più serena. Sarà il clima, sarà il cibo, sarà quello che vogliamo ma se uno nasce in un posto a quel clima si abitua, quel cibo lo nutre… L’unica differenza la fa la libertà e la prospettiva percepita da ognuno di libertà e autodeterminazione.
Noi ‘Mediterranei’ non siamo, almeno per la maggior parte, freddi e distaccati, amiamo il contatto umano e non vogliamo essere ‘invasi’ da ‘gente così diversa’ altrimenti successivamente, a maggioranza, cambieranno le nostre regole di vita e di pensiero, la nostra serenità e voglia di vivere.
A Bruxelles sono ora preoccupati perchè il 70% della popolazione è di fede islamica e ora alcuni di questi attraverso la politica stanno ‘aggiornando’ le leggi vigenti.
Spero che qualcuno rifletta su questo.

Propongo infine il logo della “Federazione Mediterranea”: il Mare Nostrum visto da un’altra prospettiva (chi ha deciso che l’unica visione corretta sia quella col ‘nord in alto’?) e invito chi lo desidera a visualizzare su google earth la nuova prospettiva al seguente link

Dott. Urb. Giacomo Calearo

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Voglio pubblicare un mini vademecum sulla mensa scolastica dell’asilo e delle elementari, visto che è un problema che tocca molte persone, me compreso. Dal pessimo tentativo di gestione della mensa del sindaco in carica a Vicenza ho imparato alcuni importanti fondamenti:

1. il diritto all’istruzione fa parte dei diritti fondamentali dell’uomo e deve essere rispettato in primis;

2. la refezione scolastica è un servizio accessorio alla persona pertanto il pagamento deve essere effettuato ‘al consumo’ del bene stesso: ugualmente ai biglietti dell’autobus che sono tenuto (obbligato) a pagare solamente se godo del servizio (nessuno paga i biglietti di chi non li paga!)

3. esiste un termine massimo perentorio (normalmente luglio dell’anno corrente) che la Giunta Comunale è tenuta (obbligata) a rispettare per la modifica delle tariffe, deve essere un tempo che garantisca alle famiglie di predisporre anticipatamente una linea di bilancio famigliare;

4. è piena facoltà dei genitori non iscrivere la prole al servizio di refezione scolastica, nel qual caso la scuola (ovvero il Comune) dovrà garantire comunque il diritto all’istruzione e dovrà garantire una modalità alternativa per la consumazione del pasto.

Conclusione: senza alcun timore, se la gestione del servizio mensa non è soddifacente, basta inviare una semplice comunicazione di rinuncia al servizio che non può essere legato in alcun modo alla fruizione del diritto all’istruzione (nessuna scuola, nemmeno quelle a tempo pieno, possono legare la frequenza al servizio di refezione, pena una bella denuncia alla guardia di finanza) nè possono essere richiesti versamenti per pasti non corrisposti, in alcuni comuni viene definito questo pagamento a forfait ma in quanto tale illegittimo.

Faccio seguire una traccia per un’eventuale rinuncia alla mensa.

Con la presente i sottoscritti ……………………………………………………………………………….., CF …………………… CF …………………………, genitori di ………………………………………………, iscritto alla classe …… della scuola ……………………………………………………………………………………….,

NON INTENDONO ISCRIVERE per l’anno scolastico in corso

il proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………….. al servizio accessorio di ristorazione scolastica proposto che non risulta essere soddisfacente nè tantomeno legittimo.
Si resta in attesa di una risposta sulle modalità organizzative per consentire a mio/a figlio/a di consumare il proprio pasto quando necessario.
Cordiali Saluti

Dott. Giacomo Calearo

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